Art. 3.
(Soggetti legittimati ed autorizzati).

      1. Sono autorizzati allo svolgimento delle procedure di risoluzione consensuale e negoziale delle controversie civili le associazioni iscritte al Registro nazionale istituito e tenuto presso il Ministero della giustizia, ai sensi del regolamento di cui al comma 3. Le associazioni si iscrivono altresì nel registro tenuto, secondo le modalità stabilite dal citato regolamento di cui al comma 3, presso la corte di appello del distretto in cui intendono operare.
      2. Condizione per l'iscrizione al Registro nazionale di cui al comma 1 è l'approvazione, da parte della Commissione nazionale per la risoluzione consensuale delle controversie civili, di cui all'articolo 7,

 

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dello statuto dell'associazione che deve rispondere i seguenti requisiti generali:

          a) democraticità dell'organizzazione interna;

          b) rispetto dei princìpi di imparzialità, di indipendenza e di trasparenza;

          c) qualificazione professionale degli iscritti.

      3. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 12 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure per l'istituzione e la tenuta del Registro nazionale e dei registri istituiti presso le corti di appello di cui al comma 1 e per la revisione periodica dei requisiti di cui al comma 2.